Da avvocato, mi sono imbattuto nelle nuove norme del decreto Minniti-Orlando, approvato in Parlamento lo scorso 12 aprile con il voto di fiducia.
"Ecco materializzarsi - mi sono detto quasi subito - la vacca lignea di Pasifae!"
E sì perché come Pasifae, moglie di Minosse, re di Creta, per congiungersi carnalmente col toro del quale si era follemente innamorata, si nascose dentro una giovenca di legno, così il Governo si trincera nell'involucro del decreto Minniti-Orlando con le sue storture e pastoie burocratiche, pronto a farsi montare dal razzismo imperante.
Fuor di mitologia, veniamo alla mia esperienza: giurisdizionalizzazione del procedimento amministrativo davanti alle commissioni.
In altri termini e con parole più semplici, dinanzi alle commissioni che decidono sulle domande di asilo, l'immigrato è solo, senza avvocato e alla mercé di una struttura (le commissioni sono venti in tutta Italia) composta da quattro membri: un funzionario di prefettura, un funzionario di polizia, un delegato degli enti locali e un delegato dell'Unhcr.
Il giudice terzo e imparziale? Una chimera.
Si violano così, spudoratamente, l'art. 111 Cost. (c.d. "giusto processo"), l'art. 24 Cost. (diritto di difesa), l'art. 6 della Convenzione europea sui diritti umani (diritto al contraddittorio).
Nel 2016 le commissioni hanno respinto il 60% dei migranti arrivati in Italia, sulla scorta di domande da telequiz, errori di copia-incolla e fraintendimenti vari.
Non appena, però, è intervenuta la magistratura (c'è un giudice a Berlino!), in tre casi su quattro, sono state ribaltate le decisioni delle commissioni. (giudici comunisti!)
La Convenzione di Ginevra, infatti, stabilisce che le domande dovrebbero essere mirate ad accertare il fondato timore di subire una persecuzione in patria del migrante. Invece, col decreto Minniti-Orlando, le domande delle commissioni si basano sulla credibilità del soggetto intervistato e, sempre di più, sui positivi segnali d'integrazione dell'immigrato (criterio, quest'ultimo, meramente opinabile e soggettivo).
Senza contare le sviste e gli errori "ignoranti": ci sono commissioni che hanno considerato sicuri la Libia in fiamme del post-Gheddafi, le zone curde militarizzate dai turchi, la Costa d'Avorio in guerra civile.
Le sedute delle commissioni sono videoregistrate, i verbali informatizzati: tutto per evitare il secondo grado di giudizio nel caso di ricorso davanti al giudice. E sì perché nel decreto Minniti-Orlando non è previsto appello contro la sentenza di primo grado, con il risultato aberrante che "su una causa di sfratto puoi proporre appello, sull'esercizio di un diritto fondamentale, no."
E se ci fosse un diniego alla richiesta di asilo dell'immigrato in commissione? Benvenuti all'inferno: l'immigrato ha solo 30 gg. di tempo per trovare un avvocato, per preparare e per depositare il ricorso.
Qualora ci riuscisse, poi, eccolo finito nelle grinfie dell'art. 737 c.p.c., quello, per intenderci, che disciplina le cause senza contenzioso: niente udienza, niente dibattimento, niente comparizione delle parti.
Il giudice può non incontrare mai né il richiedente asilo né il suo avvocato.
E come giudica, quindi, sulle richieste di asilo? O bella, sulla base dei filmini di cui sopra registrati dalla commissione, no?
Benvenuti in Italia, fratelli!
A farne le spese sono sempre loro, il popolo degli immigrati. Ma ne riceviamo un danno anche noialtri, italiani a 24 carati. Perché i diritti sono o di tutti o di nessuno (M. Ainis)
A farne le spese sono sempre loro, il popolo degli immigrati. Ma ne riceviamo un danno anche noialtri, italiani a 24 carati. Perché i diritti sono o di tutti o di nessuno (M. Ainis)